Dallo scorso 2 marzo sono in vigore sanzioni più pesanti in materia di lavoro nero, cioè per chi impiega lavoratori irregolari. Il decreto 19/2024 (il cosiddetto “Pnrr 4”) ha aumentato le sanzioni amministrative e anche penali nei subappalti.

Come spiega Il Sole 24 Ore, attualmente la legge prevede, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (una maxisanzione), modulata per fasce in base alla durata dell’illecito. Fino allo scorso 1° marzo 2024 le sanzioni andavano da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro; da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro; da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Queste sanzioni erano aumentate del 20% nel caso di impiego di lavoratori stranieri, minori in età non lavorativa e percettori di reddito di inclusione. Con le novità del decreto “Pnrr 4” è stato innalzato al 30% (quindi ulteriore +10%) l’incremento della maxisanzione. Ciò significa che dal 2 marzo 2024, le varie fasce sono modificate verso l’alto. Si va ora da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 2.400-14.400); da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 4.800-28.800).

Infine si sale da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 9.600-57.600). La legge 145/2018 aveva previsto il raddoppio della maggiorazione in caso di recidiva, cioè se il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, fosse già stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Questo meccanismo è stato confermato.

A cura di Renato Lolli – Foto Imagoeconomica

 

 

 

 

 

Redazione IL POPOLANO

La Cesenate

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