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Le ultime sentenze di tribunali e Corte costituzionale, di cui la più recente a inizio aprile, hanno allargato la platea di beneficiari della pensione di reversibilità, coinvolgendo una serie di persone precedentemente escluse dal sostegno pensionistico dedicato ai familiari superstiti di un pensionato (o di un lavoratore) deceduto.

Non saranno più solo le mogli vedove a usufruire della pensione di reversibilità o indiretta, ovvero la forma di sostegno pensionistico dedicata ai familiari superstiti di un pensionato (o di un lavoratore) deceduto. Le ultime sentenze della Corte Costituzionale e alcune riforme hanno allargato il campo d’azione, coinvolgendo una serie di persone precedentemente escluse dal diritto a ricevere la reversibilità. In particolare la sentenza n. 88/2022 della Corte Costituzionale estende il diritto alla pensione di reversibilità dei nonni anche ai nipoti maggiorenni, orfani dei genitori e inabili al lavoro.

La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data del decesso.

Pensione reversibilità, a chi spetta:

il coniuge o l’unito civilmente;
il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
i figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21esimo anno di età;
i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26esimo anno di età
Infine, la pensione di reversibilità spetta in assenza del coniuge e dei figli (o se pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione), ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto.

Viene riconosciuta anche in assenza del coniuge, dei figli o del genitore (o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti) ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

A cura di Renato Lolli – Foto Imagoeconomica

Redazione IL POPOLANO

La Cesenate

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