VACCINAZIONI PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI, VACCINAZIONE, VACCINI, VACCINO ANTI COVID 19, SOMMINISTRAZIONE

Da domani 15 dicembre scatta l’obbligo di vaccinarsi per alcune categorie di lavoratori, e di effettuare la terza dose booster per altre. Una delle novità più interessanti del nuovo decreto Covid approvato il 26 novembre è proprio l’imposizione dell’obbligo della terza dose di vaccino (qui i possibili effetti collaterali) ai soggetti per i quali la legge già prevedeva l’obbligo di vaccinazione, cioè per i sanitari e gli operatori delle RSA (qui chi deve prenotare la terza dose e come fare in ogni Regione).

L’estensione ha validità a decorrere dal 15 dicembre prossimo ed esclude la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
Non solo. Il governo Draghi ha deciso di estendere l’obbligo vaccinale a ulteriori categorie, sempre a decorrere dal 15 dicembre. Ecco chi dovrà necessariamente vaccinarsi entro il 15 dicembre per poter continuare a lavorare:

personale amministrativo della sanità
docenti e personale amministrativo della scuola
militari
forze di polizia, compresa la polizia penitenziaria
personale del soccorso pubblico.

In tutti i casi descritti sopra dal 15 dicembre serve dunque il super green pass ottenuto da vaccinazione. Per tutti gli altri lavoratori per cui non vige l’obbligo vaccinale continua ad essere obbligatorio il green base “base”, cioè quello ottenibile anche solo con tampone rapido o molecolare.

Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, tramite le rispettive Federazioni nazionali, che operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso dei green pass comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento, o la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

Decorsi i termini, se l’Ordine professionale accertasse ancora il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un
rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L’atto di accertamento determina l‘immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo albo professionale.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Obbligo almeno prima dose per nuove categorie di lavoratori
Per quanto riguarda l’obbligo di vaccinazione almeno prima dose, dal 15 scatta per:

personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, e anche dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico e della polizia locale
personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni
personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni devono assicurare il rispetto dell’obbligo.

I soggetti verificano immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie. Anche qui nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, i soggetti invitano l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento, o la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione i soggetti accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato.

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere la propria attività lavorativa.

Sanzioni
Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punito con una sanzione e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. La sanzione è comminata dal prefetto ed è stabilita nel pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro.

A cura di Renato Lolli – Foto Imagoeconomica

Redazione IL POPOLANO

La Cesenate

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