Dopo il nuovo decreto del governo Conte, come sono cambiate le sanzioni per chi viola le misure di contenimento del Covid-19?. Un interrogativo sul quale molti italiani sono alla ricerca di una risposta concreta e dfenitiva; e, per questo abbiamo avvicinato il cassazionista Avvocato Giovanni Principato del foro di Forlì.

Dott. Principato cosa cambia ora per i trasgressori delle misure di sicurezza imposte dal Governo italiano per contrastare la diffusione del Coronavirus. Se prima la pena pecuniaria raggiungeva un massimo di 206 euro per chi era fermato dalla forze dell’ordine a circolare senza una valida motivazione, con l’introduzione del nuovo Decreto Legge del 25 marzo. E’ vero che le sanzioni possono raggiungere anche cifre a tre zeri. Infatti il documento firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dai ministri di Salute, Giustizia ed Economia e Finanze, cambia alcune delle sanzioni previste per la violazione delle misure emanate per evitare la diffusione del Covid-19?.

Ecco cosa si rischia, spiega l’avv. Giovanni Principato. In particolare cambiano le pene per chi si allontana dalla propria abitazione se non per spostamenti individuali motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. L’illecito non rientra più nel campo del penale, ma di conversione, aumenta infatti il valore delle sanzioni amministrative.

Le persone poste in quarantena che violano il divieto assoluto di allontanarsi dall’abitazione cosa rischiano penalmente?.

Cambia radicalmente la pena per chi viene colto a circolare senza una valida motivazione. Se il Decreto precedente prevedeva l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale (arresto fino a 3 mesi o ammenda pecuniaria fino a un massimo di 206 euro), il nuovo Decreto sostituisce la sanzione penale con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3000 euro.
Tale somma viene aumentata fino a un terzo se il mancato rispetto della misura avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Mentre in caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa viene raddoppiata, perciò i recidivi possono rischiare una multa fino a 6000 euro. Insomma ci si sposta dal campo penale a quello amministrativo, rendendo la pena più simile a una multa stradale.
Ma non è tutto, perché le nuove sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse in precedenza all’entrata in vigore del nuovo decreto. La depenalizzazione dunque è retroattiva e in questi casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà, in pratica 200 euro. In sostanza, quindi, le denunce penali stilate a migliaia dalle forze dell’ordine italiane dal varo delle limitazione alla circolazione per impedire il contagio del Coronavirus, si vedranno riconvertite in una multa da 200 euro. Molto più dura invece la multa a partire da 26 marzo.

E’ sulla Violazione della quarantena
L’art.4 comma 6 del Decreto stabilisce poi le sanzioni per chi viola la quarantena. L’allontanemento dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus prevede sanzioni importanti. Infatti, salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o un reato più grave, chi trasgredisce l’obbligo di quarantena con il nuovo decreto viene punito ai sensi dell’art. 260 del regio decreto 1265 sulle leggi sanitarie del 1934, elevando le sanzioni (prima più blande con l’arresto fino a 6 mesi) a una reclusione da 3 a 18 mesi oltre a un’ammenda che va da 500 a 5000 euro. Ma se le autorità ravvisassero una violazione del 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica), allora si rischierebbe una reclusione da uno a cinque anni.

Se un cittadino fa una falsa autocertificazione cosa rischia?
Non cambiano le regole per chi emette una falsa autocertificazione. Si rimane insomma nel penale, con una violazione ai sensi dell’art. 495 del Codice Penale per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. In altre parole chi mente alle forze dell’ordine rischia una reclusione da 1 a 6 anni. Se si viene colti in fallo, ovvero a circolare senza una valida motivazione, conviene dire la verità e sottostare alla sanzione amministrativa, perché in caso di falsa testimonianza si andrebbe incontro a un vero e proprio procedimento penale.

Come devono comportarsi le attività commerciali
Rimane invariata la pena anche per le attività commerciali che violano le disposizioni del decreto. Per le attività che trasgrediscono è prevista la sospensione dell’esercizio da 5 a 30 giorni.

Il Direttore editoriale Carlo Costantini – Foto Redazione

Redazione IL POPOLANO

La Cesenate

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