Prima di spendere due parole sul Presidente della Regione Sicilia è opportuno prendere nota di alcuni particolari, auspicando di non annoiarvi.
Il presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 21 dello “Statuto speciale” della regione (legge cost. n.2/1948), è il capo del Governo Regionale e rappresenta la Sicilia.
Breve storia:
Dal 1947 Palazzo d’Orléans è sede della Presidenza della Regione Siciliana. Primo presidente fu Giuseppe Alessi, eletto il 30 maggio 1947, dai deputati regionali a maggioranza assoluta dei componenti. L’ultimo presidente ad essere eletto dall’Assemblea regionale siciliana è stato Vincenzo Leanza.
Dal 2001, in seguito alla riforma introdotta con la “legge costituzionale” del 31 gennaio 2001 n. 2, che ha sostituito l’articolo 9 dello statuto speciale, il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’Assemblea regionale siciliana. Il primo presidente ad essere stato eletto secondo questa procedura è stato Salvatore Cuffaro.
Oggi il Presidente della Regione Siciliana in carica è RENATO SCHIFANI, eletto il 13 ottobre 2022.
La funzioni del presidente, grazie all’Autonomia speciale della Sicilia, si distaccano per ampiezza di poteri, da quelle dei Presidenti delle Regioni a statuto ordinario.
Sono candidati alla Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo 3 delle nuove disposizioni transitorie e finali dello Statuto, introdotte con la legge costituzionale nr. 2/2001, i capilista delle liste regionali ed è eletto Presidente il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
Il mandato del presidente, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 165/2004, recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”, rimane in carica per cinque anni, decorrenti dall’elezione, fatta sempre salva l’ipotesi di scioglimento anticipato dell’Assemblea.
La carica di Presidente della Regione non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi, ai sensi dell’articolo 9, comma 4 dello Statuto.
Il presidente della Regione Siciliana può, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Sezione II dello Statuto speciale, nominare, nel termine di dieci giorni dall’elezione all’alto ufficio (articolo 1 delle nuove disposizioni transitorie e finali dello Statuto), e revocare gli Assessori. Fra questi sceglierà un Vicepresidente che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento.
Per raggiungere la perfezione, le “leggi regionali” abbisognano della firma del presidente della Regione (che le promulga ai sensi dell’articolo 13, comma 2, dello Statuto) e dell’assessore al ramo. Il presidente, anche su voto dell’Assemblea regionale, può impugnare per vizi di incostituzionalità davanti alla “Corte Costituzionale” – il testo dell’articolo 30 dello Statuto riporta ancora la possibilità di adire l’Alta Corte. Tuttavia, la sentenza n. 38/1957 della Corte costituzionale ha rimosso l’organo trasferendo alla Consulta la competenza per le materie trattate dall’Alta Corte – le leggi e i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione, se violano le prerogative statutarie.
La decisione dei ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria avverso atti amministrativi regionali, spetta al presidente, sentito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, dello Statuto della Regione.
Al presidente della Regione Siciliana, ai sensi del “Decreto delegato” nr. 35/2004, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana relative alla partecipazione del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri”, è riconosciuto il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri in cui si trattano questioni riguardanti interessi dell’Isola, con diritto di voto deliberativo e rango di “ministro”.
Il Presidente, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Titolo IV dello Statuto, provvede al mantenimento dell’ordine pubblico a mezzo della “Polizia di Stato” che, all’interno della Regione, dipende dal Governo siciliano. Il presidente regionale può, altresì, richiedere l’intervento delle Forze Armate dello Stato.
L’articolo 20, comma 2, dello Statuto, dispone che il presidente della Regione è responsabile delle sue funzioni davanti all’Assemblea regionale siciliana e al Governo centrale della Repubblica Italiana.
Per i reati commessi, sia da privato cittadino, sia nelle vesti di carica pubblica, il presidente della Regione non gode di alcun tipo d’immunità o guarentigia parlamentare e l’autorità giudiziaria può procedere nei suoi confronti senza bisogno di alcuna autorizzazione.
In caso di dimissioni, di rimozione, d’impedimento permanente o di morte del Presidente, si procede a nuove elezioni, entro tre mesi, del presidente della Regione e dell’Assemblea regionale, ex articolo 10, comma 2, dello Statuto.
La Giunta di Governo è composta dal presidente e da 12 assessori (art.9 Statuto); dal 2001 nominati e revocati dal presidente (fino a quella data eletti dall’Ars tra i parlamentari regionali), anche tra non deputati. Con decreto il presidente nomina tra loro un vice presidente che lo sostituisce in caso di impedimento. Ogni assessore ha una delega del presidente a un ramo dell’amministrazione. Nei confronti di un singolo assessore può essere presentata all’Ars una mozione di censura.
Oggi, domenica 4 agosto 2024.
Dopo aver preso visione di quanto sopra e dei “poteri” di cui beneficia il Presidente della Regione Autonoma della Sicilia, sono rimasto fortemente perplesso da due fatti.
Il primo “apparentemente” di poca importanza, ma che deve far riflettere e riguarda la Sanità: Nel piccolo ospedale del Barone Romeo di Patti, in provincia di Messina, i medici hanno dimostrato un’incredibile capacità di adattamento. Di fronte alla mancanza di stecche per l’ingessatura al pronto soccorso, hanno deciso di utilizzare materiali di fortuna, ovvero del “cartone” per immobilizzare una gamba con frattura al perone. Il Paziente, a sue spese, si è recato in una struttura privata per l’ingessatura pagando 200 Euro.
Il presidente della Regione, Renato Schifani, dopo le pubbliche scuse, trasmesse anche su TG, ha subito ordinato un’ispezione nella struttura sanitaria oltre a scusarsi anche col padre del ragazzo. Nel frattempo, la Procura di Patti ha aperto un fascicolo conoscitivo di inchiesta sulla vicenda.
Da un comunicato stampa di alcune ore fa risulta che gesso e stecche soni già state disponibili presso il nosocomio!
Il secondo punto è assai più importante e riguarda l’ormai storico problema della siccità e della mancanza d’acqua sia per l’agricoltura che potabile per i cittadini residenti e per i turisti che ogni anno si recano nella storica “Trinacria” per scoprirne le meraviglie.
Ora, dopo aver letto i “suoi poteri” e del fatto che non è Presidente da ieri e che ben conosce la “storia” dell’isola e dei problemi che l’affliggono, visto che era possibile intervenire con parziali modifiche nel Pnrr, perché non ha proposto la costruzione di uno o più DESALINATORI, visto che la Sicilia è contornata dal mare e visto che in Italia esiste un’azienda, con sede a Genova, leader nel mondo nella realizzazione di tali impianti di alcuni presenti negli Stati Arabi, dove hanno risolto lo stesso problema e con risultati incredibili?
Un impianto è in grado di produrre 2 miliardi di litri di acqua potabile al giorno!
Forse il Dott. Schifani è fortemente impegnato in altri “lavori” di maggiore importanza o forse non ritiene tale problema una vera necessità della popolazione, in quanto conta su interventi straordinari dello Stato o altri fatti segretati e pertanto non accessibili!
Auspichiamo che sensibilizzi anche questo piccolo suggerimento e chissà, forse tra un biennio le botti settimanali dell’acqua potabile rientreranno nella storia!
A cura di Pier Luigi Cignoli – Foto ImagoEconomica