Ultima chance mercoledì 4 marzo per versare la rata per la rottamazione-ter. Solo per questa operazione infatti (articolo 3, decreto – legge 23 ottobre 2018, n. 119) è prevista una tolleranza di 5 giorni, il che significa che il pagamento delle rate in scadenza il 28 febbraio può essere fatto entro mercoledì 4 marzo. Questa regola ovviamente non riguarda le zone interessate dall’emergenza coronavirus per il quale sono state rivedute le scadenze con modalità ad hoc.

Rottamazione ter
Devono pagare la terza rata i contribuenti che entro il 30 aprile 2019 hanno presentato la domanda per la rottamazione dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2017. La prima rata e la seconda (entrambe pari al

10% dell’importo dovuto) sono già scadute. Terza rata in scadenza anche per i cosiddetti “ripescati” che sono rientrati automaticamente nella “rottamazione-ter”. Alla cassa anche i contribuenti che hanno presentato la domanda entro il 31 luglio 2019. Per chi ha scelto di pagare a rate le somme dovute, il piano di rateazione prevede:
– fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni) così suddivise; prima rata, scaduta il 2 dicembre 2019 pari al 20% delle somme complessivamente dovute; le restanti 16, di pari importo, sono da versare in 4 rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020;
– fino a un massimo di 9 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi era stata già chiesta la “rottamazione-bis”, ma non erano state pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018; la prima rata del nuovo piano è scaduta il 2 dicembre 2019, le restanti otto scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Decadenza da rottamazione
Si decade dalla rottamazione se non si pagano interamente e tempestivamente le somme previste. In questo caso, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, sospesi in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, e prosegue l’attività di riscossione, senza possibilità di rateazione del debito. Gli eventuali versamenti effettuati, pur non producendo l’estinzione totale del debito, sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico a ruolo.

Redazione IL POPOLANO

La Cesenate

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