Finita 2 a 1 la partita sul manto erboso, inizia 0 – 3 la rivincita nelle aule di giustizia sportiva. Preliminarmente la vicenda si presenta inaspettata e complessa. Giuridicamente occorre analizzare 2 aspetti:

– la tipicità della norma oggetto di violazione e di conseguente contestazione;
– lo strumento richiamato nella norma stessa.

Sostanzialmente il giudice sportivo ha sanzionato con uno 0 – 3 a tavolino il Sassuolo, a causa di una PEC, dichiarata inviata dal Sassuolo ma che non sarebbe mai arrivata alla Lega Calcio. La comunicazione in questione, doveva contenere 25 nominativi di calciatori, compreso Antonino Ragusa, tesserato il 26 agosto scorso. La notizia mi ha sinceramente colto impreparato anche perchè, trattandosi di una motivazione amministrativa e non di campo, nessuno (o quasi) se l’aspettava. La norma in contestazione, trae origine ed effetto da un provvedimento, di recente modifica, adottato dalla FIGC, deliberato con il comunicato ufficiale n. 83/A del 20/11/2014.

Non parliamo quindi nè di un articolo contenuto nei vari regolamenti FIGC o dello statuto federale, nè di un articolo di una NOIF (norma organizzativa interne della FIGC). In effetti, la contestazione si radica nell’originario comma 3 et 4 del predetto provvedimento. Il verbo giuridicamente da interpretare è “TENERE” e non “OBBLIGARE”… Infatti nel provvedimento in questione si legge: Le società di Serie A, entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di campionato, sono tenute ad inviare via PEC alla Lega l’elenco dei 25 calciatori… etc. etc.

Conseguente il comma 9 del predetto provvedimento, stabilisce altresì: Le società rispondono disciplinarmente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi che precedono. L’utilizzo in una gara di campionato di un calciatore non inserito nell’elenco dei 25 calciatori o inserito nel suddetto elenco in violazione delle disposizioni precedenti, comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatore titolo alla partecipazione alla gara. A mio modestissimo avviso la natura sanzionatoria, ancorché prevista in un provvedimento FIGC, risulta essere eccessiva, poiché la determinazione di una sconfitta a tavolino, non può comprendere semplici violazioni di natura amministrativa, stante l’avvenuto perfezionamento del transfer del calciatore da un club all’altro. Indipendentemente dalla norma in esame però, una PEC è sempre una PEC… non possono esistere dubbi di invio o di ricezione… altrimenti non sarebbe una pec ma una semplice email.

Non dimentichiamoci che oggi addirittura i processi civili sono gestiti tramite l’invio di pec, così come qualsiasi altra comunicazione ufficiale inviata da un ente pubblico… staremo a vedere.

A cura del Prof. Pierluigi Vigo

Redazione IL POPOLANO

La Cesenate

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