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Guida senza patente o con la patente ritirata.

La guida di veicoli senza avere conseguito la corrispondente patente è punita con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro. Pagamento in misura ridotta entro 5 giorni 3.500 euro, entro 60 giorni 5.000 euro, oltre 60 giorni 15.000 euro. Nel caso di guida senza patente recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino a un anno. Il sistema sanzionatorio riconducibile all’art.116, commi 15 e 17 del C.d.S. – che ha depenalizzato la sanzione prevista (ex ammenda) – trova applicazione nei seguenti casi di guida di veicoli: 1) senza avere conseguito la patente, provvedimento esteso anche alla guida di ciclomotori; 2) con la patente revocata.

Occorre che il provvedimento di revoca sia stato già notificato all’interessato; 3) quando il titolare di patente sia stato giudicato permanentemente inidoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale per sopravvenuta mancanza dei requisiti fisici o psichici richiesti.
La violazione è commessa da chiunque guida dopo l’esito negativo della visita medica, anche se non è stato ancora emesso nei suoi confronti un formale provvedimento di revoca; 4) al conducente di macchine agricole e operatrici privo di patente; 5) al titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero durante il provvedimento d’inibizione emesso dal Prefetto per avere commesso una violazione al Codice della Strada dalla quale derivava la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, e in caso di guida con patente rilasciata da uno Stato non appartenente all’UE o scaduta di validità da parte di persona residente in Italia da oltre un anno. 6) nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena é dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

In questo caso non si applica il sistema sanzionatorio depenalizzato previsto dall’art. 116 C.d.S., bensì per specialità la sanzione prevista dalla legge antimafia e dalle misure di prevenzione. Con la contestazione della violazione si procede al fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Il conducente non può essere autorizzato a condurre il veicolo a lui affidato fino al luogo di custodia. Quando non sia possibile disporre il fermo amministrativo (es. circolazione contro la volontà del proprietario), si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da 3 a 12 mesi. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresì la pena dell’arresto fino a un anno e la confisca amministrativa del veicolo, configurando un’autonoma fattispecie di reato. Essendo l’art. 116, comma 15, C.d.S. un reato trasformato in illecito amministrativo allo stesso si applicano le prescrizioni concernenti la reiterazione il cui termine utile per essere valutata è di 2 anni.

Si precisa che la reiterazione non opera se il primo illecito non sia stato ancora definito nel momento in cui è commesso il secondo illecito della stessa specie, ovvero quando per il primo illecito si sia provveduto al pagamento in misura ridotta. Il giudice penale è anche competente a decidere sulla violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. Nei confronti del proprietario del veicolo o di chiunque abbia la materiale disponibilità dello stesso, salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, deve essere contestata la sanzione concernente l’incauto affidamento, quando ne consenta la guida o lo affidi a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente.
Il proprietario del veicolo non può ritenersi persona estranea alla violazione ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Il vice Direttore Ugo Vandelli – Foto Imagoeconomica

Redazione IL POPOLANO

La Cesenate

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