GUIDO RAIMONDI PRESIDENTE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

L’articolo 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario disciplina il cosiddetto ergastolo “ostativo”, ossia il divieto di concessione dei benefici di legge e l’accertamento della pericolosità sociale dei reclusi per taluni delitti. Infatti, differenzia il trattamento dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti da quello dei condannati comuni, subordinando l’accesso alle misure premiali e alternative a determinate condizioni.

In particolare, tale disposizione stabilisce che l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio, la liberazione condizionale e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai detenuti solo nei casi in cui essi abbiano collaborato fattivamente con la giustizia. Tra il pressing garantista della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, le aperture della Corte Costituzionale e i paletti posti dal nostro Parlamento in ottica antimafia, da tempo è allo studio una riforma compromissoria per individuare la possibilità di concedere i benefici premiali anche a chi non collabora con la giustizia.

Sulla scia della sentenza n. 253/2019 del 13 giugno la nostra consulta ha stabilito (limitatamente ai soli permessi premio) che la mancata collaborazione con la giustizia non può impedire la concessione dei permessi ai detenuti condannati al massimo della pena, anche per fatti di mafia e terrorismo. A fine marzo 2022, dopo un animato dibattito, tra chi reputava la nuova disciplina troppo restrittiva e chi, al contrario, la giudicava eccessivamente permissiva, la Camera dei Deputati ha approvato a larga maggioranza una proposta di legge d’iniziativa parlamentare con 285 sì, un solo voto contrario e 47 astenuti.

Accogliendo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, la nuova formulazione dell’articolo 4 bis recita che i benefici possono essere concessi ai detenuti per delitti previsti dalla norma anche in assenza di collaborazione con la giustizia. Al contrario i detenuti sottoposti al 41 bis, ossia il regime carcerario duro per i mafiosi irriducibili, non potrà presentare alcuna richiesta per accedere ai permessi premio o alla liberazione condizionale finché tale provvedimento applicativo del regime speciale di carcerazione non sarà revocato dagli organi competenti in materia. Temperare l’ergastolo, concedendo alcuni benefici, ha senso solo quando si tratta di condannati che mostrano di volersi reinserire. Questo non è sicuramente il caso dei mafiosi cosiddetti irriducibili. 

Il vice Direttore Ugo Vandelli – Foto Imagoeconomica

Il Vice Direttore Ugo Vandelli

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