Novità in ambito di attività anticrimine nel settore delle manifestazioni sportive. Il cosiddetto Daspo, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, è stato rivisto da una recente normativa che ha trovato poi applicazione in una circolare emessa dalla direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato a firma del direttore centrale. L’obiettivo è di fornire ai Questori chiarimenti e indicazioni sull’applicazione delle principali novità. Tra le innovazioni più rilevanti la possibilità di applicare il Daspo per una serie di reati, tra cui associazione di tipo mafioso, estorsione, incendio, rapina, spaccio di stupefacenti e, in ultimo, il reato di rissa.

La novità normativa consente l’applicazione della misura di prevenzione del Daspo nel modo “fuori contesto”, in altre parole, per la sola commissione del fatto incriminato, indipendentemente se questo sia stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive. La pericolosità sarà vagliata dall’unico requisito previsto, in altre parole la denuncia o la condanna anche non definitiva per uno dei reati compresi nella normativa, per il quale si è proceduto negli ultimi cinque anni.

La norma si propone di contenere ulteriormente la contiguità tra criminalità comune e tifoserie violente, profilando, tra i frequentatori dello stadio, quelli appartenenti alla criminalità organizzata o dediti a pericolosi reati. Un altro punto importante è la validità in Italia di provvedimenti analoghi al Daspo emessi da autorità di paesi dell’Unione europea e la possibilità di valutare, da parte delle forze di polizia italiane, fatti commessi all’estero per l’emissione del Daspo stesso. Un’altra modifica è rappresentata dall’innalzamento della durata del Daspo da otto a dieci anni; resta identico il limite minimo di cinque anni.  

E’ da intendersi confermato che le società organizzatrici delle competizioni sportive sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all’instradamento degli spettatori e alla verifica del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto, attraverso gli steward, assicurandone la direzione e il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, denominato delegato per la gestione dell’evento. E’ confermato il criterio per cui i minori, nel caso facciano parte di gruppi organizzati, possano essere accompagnati anche da allenatori, dirigenti sportivi o insegnanti che ne abbiano la responsabilità in materia di vigilanza e non necessariamente da parenti entro il quarto grado. 

Il vice Diettore Ugo Vandelli – Foto Imagoeconomica

Redazione IL POPOLANO

La Cesenate

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui