Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 24 marzo a Palazzo Chigi. ll Premier Giuseppe Conte ha firmato un nuovo decreto che contiene sanzioni più dure per chi viola le norme “anti-coronavirus”. Nel testo approvato dal Cdm non è previsto un fermo dei veicoli, ma se la violazione è compiuta con un mezzo la sanzione viene aumentata fino a un terzo. I governatori delle regioni possono adottare misure restrittive più severe. Smentita la proroga fino al 31 luglio.
Multe da 400 a 3000 euro. Un elenco di 29 gruppi di regole e limitazioni anti contagio che il governo potrà adottare fino alla fine dell’emergenza, con provvedimenti da rinnovare mese per mese. E che le Regioni potranno anche inasprire, ma solo negli ambiti di loro competenza. Con il nuovo decreto anti-coronavirus il governo dà copertura normativa a tutti i divieti introdotti finora con i Dpcm e delimita il campo d’azione proprio e dei governatori, facendo salve le ordinanze locali per altri 10 giorni.
Per le sanzioni si prevede anche il raddoppio per i recidivi e l’aumento di un terzo se si circola in auto senza ragione. E’ possibile chiudere da 5 a 30 giorni, una volta superata l’emergenza, l’attività dei negozi che restano aperti nonostante i divieti. E le nuove regole saranno valide anche per chi sia già stato sanzionato, limitando così anche il rischio di ricorsi a raffica in tribunale.
Chi è in quarantena perché positivo al coronavirus ed esce intenzionalmente di casa, violando il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione, sarà punito col carcere da uno a cinque anni. Si incorre in un reato contro la salute pubblica, provocando il diffondersi dell’epidemia.
I 28 ambiti di azione per contenere il virus
limitazione della circolazione delle persone, compresa la possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, o di entrare o uscire dal territorio nazionale se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
quarantena per chi ha avuto contatti stretti con contagiati
divieto assoluto di uscire di casa per i positivi;
limiti o stop a riunioni o assembramenti in luoghi pubblici;
niente eventi e riunioni anche culturali, ludiche, sportive, ricreative e religiose;
sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nelle chiese;
chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
sospensione di congressi e convegni, solo videoconferenze;
limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati;
limiti o stop ad attività ludiche o sportive all’aperto;
possibilità di ridurre o sospendere i trasporti pubblici;
sospensione o chiusura di tutte le scuole e le università, anche per gli anziani, i master e i corsi professionali, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
stop a gemellaggi e viaggi di istruzione;
limitazione o chiusura dei musei e luoghi culturali;
limitazione della presenza fisica negli uffici pubblici, salve le attività indifferibili e i servizi essenziali puntando prioritariamente sullo smart working;
limitazione o sospensione dei concorsi, salvo a distanza;
limitazione o sospensione per i negozi, ad eccezione di quelle che garantiscono beni alimentari e di prima necessità che devono comunque assicurare le distanze anti contagio;
limitazione o sospensione per bar e ristoranti;
limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessita’ previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
limitazione a fiere e mercati, salvo quelli alimentari;
specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti al pronto soccorso;
limitazione dell’accesso di parenti in ospedali, hospice, residenze sanitarie e per gli anziani, nonché, nelle carceri;
obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale per chi è transitato o ha sostato in zone a rischio epidemiologico indicate da Oms o Ministro della salute;
disporre misure di informazione e di prevenzione;
lavoro agile anche in deroga alle discipline vigenti;
previsione che le attività consentite si svolgano evitando assembramenti e rispettando distanza e protocolli anti contagio;
possibilità per il prefetto di autorizzare deroghe alle varie limitazioni.