I moventi più frequenti rilevati nel reato di femminicidio sono la gelosia patologica, il possesso, l’abbandono e la frustrazione.

Non si fermano i casi di violenza nei confronti di femmine da parte dei conviventi. In Italia ogni tre giorni una donna è uccisa.

Nel primo semestre 2022 si contano già cinquantasette vittime. Sei nella sola Emilia Romagna. Nei dodici mesi del 2021 sono state centonove. La violenza contro le donne basata sul genere è un fenomeno complesso, caratterizzato da atteggiamenti contraddittori da parte delle persone coinvolte.

Spesso le vittime “esitano” a rivolgersi alle forze di polizia perché si trovano in situazioni psicologicamente traumatiche che comportano indecisioni dettate dalla paura. Non di rado, la persona abusata tende anche a giustificare comportamenti aggressivi del partner o ex partner.

Le donne vittime di violenza, anche quando si rivolgono a un ufficio di polizia per chiedere aiuto, dimostrano di avere bisogno di tempo per prendere consapevolezza. E si tratta di un fenomeno trasversale, che riguarda ogni area sociale. Lo scopo di queste poche righe è di informare tutti i cittadini, per non rischiare di “normalizzare” le tragedie, per non lasciare spiragli ad alcuna giustificazione della violenza e dare la forza alle vittime di chiedere aiuto.

Come ha detto il capo della Polizia – direttore generale della Pubblica Sicurezza in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, “Il silenzio aiuta l’aguzzino e mai la vittima“.

Gli schemi della società patriarcale non sono più presenti nelle leggi, nei codici e nella giurisprudenza, ma hanno lasciato segni profondi che sono evidenti e continuano a mostrare i comportamenti di molti uomini. Tanto per fare un esempio, la norma sul cosiddetto “matrimonio riparatore” (art. 544 c.p.) è stata abrogata solo nel 1981.

A un problema complesso si devono dare risposte articolate che affrontino la questione secondo un approccio integrato, capace di introdurre strategie e interventi di diversa natura, non limitati esclusivamente all’inasprimento delle pene a carico di chi agisce con violenza. La repressione è necessaria, ma deve essere affiancata da altre misure che abbiano la capacità di prevenire la violenza o comunque di fermarla prima che si manifesti in tutta la sua brutalità. 

A seguire la normativa vigente in materia. Norme contro la violenza sessuale: legge 15 febbraio 1996, n.66; misure contro la violenza nelle relazioni familiari: legge 8 aprile 2001, n.154; atti persecutori e violenza sessuale: legge 23 aprile 2009, n.38; tutela degli orfani a causa di crimini domestici: legge 11 gennaio 2018, n.4; tutela delle vittime di violenza domestica e di genere-codice rosso: legge 9 luglio 2019, n.9. 

il vice Direttore Ugo Vandelli – Foto Imagoeconomica 

Il Vice Direttore Ugo Vandelli

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