Barche

Durante i lavori del convegno in occasione del 54^ Salone Nautico Internazionale di Genova, sono state affrontate le tematiche relative alla serie di controlli che l’Agenzia delle Entrate ha disposto nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, relativamente alle attività di rimessaggio delle barche e di assegnazione di posti barca a favore dei propri associati con decommercializzazione dei corrispettivi specifici (art. 148, comma 3, d.p.r. n. 917 / 1986 – TUIR).

Molti sono infatti i circoli nautici che gestiscono un porticciolo, in concessione dall’autorità marittima nell’ambito dell’area portuale. L’Agenzia delle Entrate, in più di un’occasione, non ha mancato di sollevare la questione e di considerare “commerciali” tali servizi, recuperando le relative imposte IRES, IRAP ed IVA, importi che il più delle volte si sono dimostrati insostenibili per le associazioni sportive stesse. La domanda che ci si pone è: quando possiamo considerare tali attività rientranti nelle finalità istituzionali?

Per meglio individuare tali servizi “contestati”, ne elenco alcuni: alaggio, varo, ormeggio, movimentazione, rimessaggio a favore di quegli associati di norma assegnatari di posti barca (di solito non tutti i soci hanno tale privilegio), a tariffe prefissate in proporzione all’area occupata e ai servizi ricevuti. Vediamo dunque di offrire una risposta alla domanda posta sopra: quando queste attività possono essere considerate ricomprese tra quelle aventi finalità istituzionali ? Prima di tutto bisogna verificare se nello statuto sociale si è avuta l’accortezza di inserire tali specifiche voci nell’oggetto sociale, in quanto non è possibile sostenere che tali attività rientrano nelle previsioni istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica quando nello statuto, ovvero nell’oggetto associativo, non ne viene fatta menzione. Quindi, dimostrare che il circolo nautico abbia operato nel pieno rispetto dei principi di democrazia interna (soprattutto nella sostanza anche se nella forma vi sono state delle irregolarità – sentenza C.T.P. Ferrara n. 215 del 10/01/2014), abbia regolarmente predisposto i rendiconti e sottoposto gli stessi all’approvazione dell’assemblea dei soci ed infine abbia rispettato tutti gli adempimenti a cui l’ente no profit è sottoposto, per dimostrare la sussistenza dello stesso ed il rispetto della normativa del settore.

A cura del Prof. Pierluigi Vigo

Redazione IL POPOLANO

La Cesenate

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