Se è vero che fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, con la fine dello stato di emergenza, dal 1 aprile, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, il personale docente ed educativo sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica.

Non andrà, dunque, in classe ma potrà comunque lavorare. È quanto prevede il decreto legge sulle disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto al Covid che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che contiene anche disposizioni che riguardano la scuola.

Secondo il decreto pubblicato in Gazzetta, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.

Laddove non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale, il personale docente ed educativo deve produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”.

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe. Alcuni sindacati, come l’Anief, da tempo considerano “incostituzionale l’obbligo vaccinale che nella scuola – accusano – continua a tenere sospesi dal servizio senza stipendio circa 10mila docenti e Ata”.

A cura di Elena Mambelli – Foto Imagoeconomica

Redazione IL POPOLANO

La Cesenate

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