Dal 2014 il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti si paga tramite la Tari, tributo locale diviso in due componenti

Da dove viene l’errore di calcolo
La quota variabile è riferita dunque non all’immobile in sé ma all’utenza comprensiva delle pertinenze (garage, cantina, eccetera), diversamente dalle aliquote Imu che invece considerano l’unità immobiliare intesa in senso catastale. E da qui viene l’errore di calcolo in cui sono incorsi molti comuni che applicano a ogni unità immobiliare sia la quota fissa sia quella variabile, mentre quest’ultima, essendo correlata solo al numero degli occupanti, andrebbe associata all’intera utenza. I comuni quindi hanno applicato la quota variabile più volte, per l’immobile principale e per le pertinenze, anzichè computarla una volta sola.

Chi ha diritto al rimborso
La questione riguarda i proprietari di unità immobiliari che abbiano delle pertinenze (cantine, garage, box auto ecc.) e che vivano nei comuni che hanno applicato illegittimamente la Tares, in vigore per il 2013, e la Tari in vigore da 2014.

Per verificare se si ha diritto al rimborso di porzione della Tari occorre guardare agli avvisi di pagamento ricevuti. Se sull’avviso di pagamento la quota Tari è dettagliata anche nella componente variabile, va verificato il dettaglio e in particolare se sono state addebitate quote anche per le pertinenze (conteggiate separatamente più volte) allora vi sono le premesse per la richiesta del rimborso. Se invece l’avviso di pagamento non contiene dettaglio, bisognerà procurarsi copia del regolamento comunale sulla Tari, che contiene le modalità di calcolo della quota variabile e ‘rifare’ i conti per verificare se si è pagato più del dovuto.

Redazione IL POPOLANO

La Cesenate

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