Fotovoltaico

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2134/2015, ha stabilito che l’installazione dei pannelli fotovoltaici su un pergolato non richiede il permesso di costruire, ma la CIL (comunicazione di inizio lavori).

Infatti, in base al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), sono soggetti a comunicazione di inizio lavori (CIL) gli interventi di installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici, da realizzare fuori dalle zone A (centri storici).

Il CdS ha sottolineato che secondo le linee guida per l’autorizzazione degli impianti, l’installazione può avvenire sugli edifici esistenti e sulle loro pertinenze.

I giudici hanno aggiunto che tra le pertinenze possono rientrare i pergolati, cioè manufatti con natura ornamentale realizzati in struttura leggera, facilmente amovibili e usati per riparare e ombreggiare le superfici.

La situazione non cambia se sui pergolati si installano dei pannelli fotovoltaici, a condizione che vengano lasciati spazi per far filtrare la luce e l’acqua e non ci sia un aumento della volumetria.

Redazione IL POPOLANO

La Cesenate

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