Al bar ne parlano tutti “… da oggi posso finalmente palpeggiare la mia segretaria … tanto non rischio nulla perché lo faccio per scherzo…” La discutibile sentenza dei giudici di Palermo fa clamore e fa discutere … Anche se non è mia materia, comunque suggerisco di NON FARLO E DI NEMMENO PENSARLO! Per chi ancora non lo sapesse, è stato assolto un ex funzionario dell’Agenzia delle Entrate che avrebbe arbitrariamente “palpeggiato” due dipendenti. Anzitutto analizziamo il reato di Violenza Sessuale (art. 609 bis e seguenti c.p.): “Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 5 a 10 anni”. Relativamente alla fattispecie di “molestie sessuali”, si configura anch’essa nel quadro del delitto di “violenza sessuale”. Per “molestie sessuali”, s’intende qualsiasi comportamento a sfondo sessuale indesiderato da una delle parti e lesivo della dignità della persona. Sono considerate molestie sessuali sul posto di lavoro, ad esempio le insinuazioni e i commenti equivoci sull’aspetto esteriore di dipendenti, i contatti fisici indesiderati, le aggressioni sessuali e la violenza carnale. Infine, per quanto riguarda la fattispecie dell’ “abuso sessuale”, s’intende il coinvolgimento in attività sessuali, fisiche o psicologiche, di una persona non in grado di scegliere. Il quadro normativo è il medesimo, ma trattandosi di due dipendenti dell’amministrazione finanziaria, direi che non è il nostro caso … Pare che i giudici siano stati chiamati a valutare gesti derivanti da condotte potenzialmente sanzionabili individuate in:

– una lieve pacca sul fondoschiena;
– posizionamento del dito sul bottoncino della camicetta all’altezza del seno;
– sfioramento della zona vaginale.

Pare inoltre che le dichiarazioni dell’imputato siano state ammissive. Quelli che appaiono quantomeno singolari, sono i termini utilizzati dai giudici nella sentenza che individua una sorta di Peter Pan non colpevole poiché “immaturo” (parliamo di un funzionario di 65 anni) che ha agito “per scherzo”. Nella decisione infatti, i giudici hanno ritenuto che questi gesti non procurarono appagamento sessuale e non limitarono la libertà sessuale delle due donne palpeggiate. Inoltre, scrivono nella sentenza, non si può non tenere conto dell’intero contesto, che sarebbe stato scherzoso… , anche se le due vittime, pur essendo state ritenute pienamente attendibili, non condivisero affatto questa tesi. La motivazione della sentenza, che ha scagionato l’imputato da un’accusa di violenza sessuale, dà atto che l’imputato fece effettivamente quel che gli venne contestato, ma lo fece per scherzo e senza trarne alcun piacere: le vittime, peraltro, non sarebbero state “danneggiate” né limitate nella loro libera autodeterminazione, perché quegli atti, nonostante le osservazioni delle due donne, erano “privi di connotato sessuale”. Il comportamento e la condotta del funzionario, secondo la valutazione del tribunale, “era oggettivamente dettato da un immaturo e inopportuno atteggiamento di scherzo, frammisto ad una larvata forma di prevaricazione e ad una, sia pur scorretta, modalità di impostazione dei rapporti gerarchici all’interno dell’ufficio”. Predomina quindi l’immaturità, che porta a scherzare troppo e in maniera poco consona al ruolo del dirigente. Ma non per questo sussiste il reato, nonostante i lievi toccamenti del sedere, del seno e della zona vaginale. La mia conclusione è la seguente: quel tizio è stato fortunato!

A cura del Prof. Pierluigi Vigo

Redazione IL POPOLANO

La Cesenate

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