Il riconoscimento di un caso di infezione Covid-19 come infortunio per il quale scatta la tutela Inail non determina alcun presupposto per individuare una responsabilità civile o penale ai danni dell’azienda. Non c’è dunque equazione tra riconoscimento dell’indennizzo Inail per il contagio Covid-19 sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro.

A ribadirlo è l’Inail in una nota pubblicata sul suo sito, nella quale ribadisce che “si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.

Lo stesso concetto è ribadito nella circolare n. 22/2020, che ha avuto il benestare del ministero del lavoro e delle politiche sociali, in cui si forniscono anche le istruzioni operative nonché dei chiarimenti su alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio.

Contagio da Covid-19 vale come infortunio sul lavoro
“Le patologie infettive (vale per il Covid-19, così come, per esempio, per l’epatite, la brucellosi, l’Aids e il tetano) – si legge nella circolare- contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo”.

Inail, indennità per inabilità temporanea e oneri per le imprese
In secondo luogo, prosegue la circolare, “la norma dispone che l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro”.

In terzo luogo “è stato espressamente previsto che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese. In altri termini, la scelta operata con il citato articolo 42 è stata quella dell’esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da Covid-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere”.

In tali ultime fattispecie, infatti, “l’Istituto riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infortunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l’evento infortunistico”.

Inail, la responsabilità del datore di lavoro
Secondo quanto precisa Inail, la responsabilità del datore di lavoro è “ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali”.

Non basta, quindi, il rispetto delle misure di contenimento a evitare il contagio e invocare la mancata tutela infortunistica del datore di lavoro, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Ma questo basta, invece, per escludere la sua responsabilità civile.

In sostanza, secondo la circolare sarebbe “molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro”. I presupposti per la responsabilità penale e civile, spiega ancora il documento, devono essere “rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative”.

A cura di Renato Lolli – Fotolia

Redazione IL POPOLANO

La Cesenate

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