Per chi non ha pagato Imu e Tasi che scadevano il 18 giugno, c’è la possibilità di mettersi in regola con il ravvedimento operoso entro il 18 luglio In questo modo, è possibile regolarizzare la propria posizione con una limitatissima sanzione prima di incorrere in accertamenti del Fisco per cui, poi, si dovrebbe pagare fino a dieci volte di più.

SCADENZA IMU E TASI – La scadenza originale per il versamento dell’acconto – o della rata unica – di Imu e Tasi 2018 era il 18 giugno. Chi avesse mancato l’appuntamento può rimediare con ravvedimento operoso usufruendo delle sanzioni ridotte a 1/10, se il versamento avviene entro un mese dalla mancata scadenza. Dunque se il pagamento avverrà entro il 18 luglio la sanzione verrà ridotta all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 del 15%).

COS’E’ IL RAVVEDIMENTO OPEROSO – E’ la possibilità che il Fisco concede ai contribuenti di mettersi in regola con un pagamento o una scadenza con una sanzione ridotta rispetto al normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

TIPOLOGIE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO – Il ravvedimento cambia a seconda del periodo trascorso dalla scadenza. Ovviamente, prima si fa, meno si paga.

Se si versa entro 14 giorni dalla scadenza la sanzione applicata è dello 0,1% per ogni giorno di ritardo del valore dell’imposta da versare a cui vanno aggiunti gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
Se si versa dal 15° al 30° giorno di ritardo è prevista una sanzione fissa dell’1,5% dell’imposta da versare a cui si aggiungono gli interessi giornalieri calcolati sulla base del tasso di riferimento annuale;
Dal 30° al 90° giorno di ritardo si applica una sanzione fissa dell’1,67% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
Dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque, entro la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione la sanzione fissa sale a 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri sempre calcolati sulla base del tasso di riferimento annuale.
GLI INTERESSI LEGALI – Alle sanzioni vanno sempre aggiunti gli interessi legali. Ora sono fissati allo 0,2% annuo e chiaramente le cifre sono minuscole. Per pochi giorni e piccoli importi dovuti il valore degli interessi si azzera con l’arrotondamento.

COME SI PAGA – Per il versamento di imposta, interessi e sanzioni deve essere utilizzato il modello F24. Bisogna barrare la casella “Ravv” e “Acc” e inserire nella sezione “IMU e altri tributi locali” il codice Comune in cui è ubicato l’immobile, il numero degli immobili oggetto di ravvedimento, il relativo codice tributo e l’anno di riferimento (2018). L’importo inserito deve essere comprensivo sia del tributo dovuto, sia degli interessi e della mini-sanzione.

Redazione IL POPOLANO

La Cesenate

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