CESENA, DUBBI E PERPLESSITA’ SUL FUTURO DELLO STORICO CLUB DEL CAVALLUCCIO

In un momento delicato come questo, mi viene chiesto un parere su quale potrebbe essere il “futuro del Cesena”, inteso come “prosecuzione” della società sportiva, ovvero dell’A.C. Cesena s.p.a. che detiene il club del “cavalluccio”. Con le informazioni di cui dispongo, provo ad andare con ordine … Recentemente, la Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche), ha rigettato le domande d’iscrizione di Cesena, Avellino e Bari al prossimo campionato di serie B, con la motivazione: “società non ritenute idonee”. Le tre società hanno tempo fino a lunedì 16 luglio per proporre ricorso, ricapitalizzare il patrimonio e mettersi in regola con i pagamenti, pena l’esclusione dal prossimo campionato. Nella stessa giornata, la Federcalcio effettuerà la graduatoria dei ripescaggi per la serie B e per la Lega Pro, in attesa della decisione definitiva.

La valutazione dell’eventuale ricorso sarà effettuata giovedì 19 luglio e, la FIGC, si pronuncerà definitivamente venerdì 20/07/2018. In caso di esito negativo, l’ulteriore eventuale ultima chance per il Cesena, sarà quella della presentazione del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Il caso che riguarda il Cesena è un caso molto particolare in quanto l’Agenzia delle Entrate ha da pochi giorni rifiutato la richiesta di ristrutturazione dei debiti tributari (circa 73 milioni di euro complessivi).

L’esclusione dal campionato non è comunque l’unica possibile pena per questa squadra, che potrebbe essere ammessa al campionato subendo una penalizzazione sportiva (inizierebbe il campionato con alcuni punti di penalizzazione). A questo punto, qualora l’esito del primo ricorso fosse favorevole, a livello federale il Cesena potrebbe regolarmente disputare il campionato di serie B (forse con alcuni punti di penalizzazione) ma, l’eventuale rischio di fallimento della società non sarebbe comunque scongiurato. Infatti, indipendentemente dall’idoneità al campionato, il Tribunale di Forlì potrebbe comunque pronunciare sentenza di fallimento nei confronti della società. Da notizie che circolano sulla rete, pare infatti che essendosi arenata la trattativa con la cordata degli imprenditori lombardi, anche a seguito dell’istanza di fallimento presentata lo scorso 23 giugno dalla Procura della Repubblica di Forlì, gli amministratori dell’A.C. Cesena s.p.a., già il prossimo lunedì 16 luglio, avrebbero deciso di portare i libri contabili in Tribunale (sarebbe purtroppo il segnale di resa definitiva).

Ma cosa potrebbe succedere qualora il Cesena fosse ammesso al campionato e successivamente subisse la dichiarazione di fallimento ? Anzitutto provo a fare chiarezza sulla legge fallimentare attualmente vigente. La legge fallimentare italiana prende origine dal Regio Decreto 16/03/1942 n. 267. Non è uno scherzo. E’ davvero così. La Legge Fallimentare entrò in vigore proprio mentre Vittorio Emanuele III°, figlio di Umberto I°, era il Re d’Italia. Ad onor del vero, la legge in questione, durante gli ultimi 76 anni ha subito numerose modifiche ma comunque, ancora oggi, i cardini centrali sono rimasti quelli stabiliti durante “l’Italia savoiarda”. A questo punto parliamo di applicabilità della legge fallimentare aggiornata con le modifiche apportate dal D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180, dal D.L. 3 maggio 2016 n. 59, dalla legge 232 del 11 dicembre 2016 e con le disposizioni di cui al recentissimo D.Lgs 54/2018, entrato in vigore dal 25 Giugno 2018. Indipendentemente dal fatto che si faccia riferimento ad enti, società sportive, ditte o società di persone e di capitali ordinarie, è opportuno precisare che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, che si trovano in stato d’insolvenza, in possesso anche di uno solo dei seguenti requisiti:
a) PRESUPPOSTO DIMENSIONALE PATRIMONIO / INVESTIMENTI – aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) PRESUPPOSTO DIMENSIONALE ECONOMICO / RICAVI LORDI – aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) PRESUPPOSTO DIMENSIONALE PATRIMONIALE / DEBITI – avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

… Non conosco i bilanci dell’A.C. Cesena s.p.a. ma, oltre all’indiscutibile possesso del presupposto soggettivo e oggettivo (società commerciale e stato d’insolvenza), sono personalmente convinto che la società del Cavalluccio possegga anche gli altri 3 requisiti dimensionali richiesti dalla legge … e che pertanto possa essere dichiarata fallita.
Premetto che la sentenza di fallimento è immediatamente esecutiva, ovvero ha efficacia immediata dalla sua pronuncia. E’ comunque possibile presentare opposizione alla sentenza di fallimento, ma la procedura viene immediatamente attivata.
Speriamo di no ma, qualora il Cesena fallisse successivamente all’ottenuta idoneità a disputare il prossimo campionato di serie B (idoneità conseguente ad una possibile almeno parziale ricapitalizzazione della patrimonio societario), il Tribunale di Forlì, contestualmente alla pronuncia della sentenza, nominerebbe uno o più curatori fallimentari, i quali avrebbero come priorità la valutazione del titolo sportivo nonché di determinare se sussiste ancora il presupposto di continuità aziendale, ovvero di analizzare se la società dispone di capacità finanziarie necessarie per continuare a disputare la stagione 2018 / 2019 (disporre di denaro per sostenere gli stipendi dei tesserati, gli oneri di Lega e di Federcalcio, le spese per le trasferte etc.).

Nel frattempo, il curatore o i curatori avrebbero la possibilità di valutare eventuali offerte provenienti da terzi soggetti aventi il fine di rilevare il club. Con la dichiarazione di fallimento finisce tutto. Crediti e debiti non sono più gestiti dal consiglio di amministrazione ma da una o più figure figure, che nell’esercizio delle proprie funzioni, è/sono un pubblico/i ufficiale/i: il curatore o i curatori.

Eventuali posizioni creditorie per il club sarebbero immediatamente azionate per l’incasso, mentre tutti coloro che avanzano pretese creditorie nei confronti della società, si insinuerebbero nel fallimento con possibilità remote di realizzo. Vi è anche la possibilità (lo spettro), del ritiro della squadra durante il campionato. Nella storia delle serie A, solo una volta successe che un club si ritirò dal campionato: il Palermo nel lontano 1943.

In caso di ritiro durante il girone di ritorno del campionato, il regolamento sancisce che tutte le partite successive sono considerate 0 – 3 a tavolino mentre, quelle precedenti, nonché tutti i punti fatti, non hanno valore per la classifica che verrebbe nuovamente riformulata senza tenere conto dei risultati acquisiti dalla società che si ritira.

Prof. Pierluigi Vigo www.recontavigoeassociati.it – Foto Vittorio Calbucci archivio storico

Redazione IL POPOLANO

La Cesenate

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui